Roberto Bombarda - attività politica e istituzionale | ||||||||||||||||||||||||||||
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Trento, 31 gennaio 2012 Il Trentino è un importante produttore in campo frutticolo, questa attività costituisce fonte di reddito per un numero consistente di famiglie soprattutto nell’ambito di alcune valli, ma il rapporto tra agricoltura/frutticoltura intensiva e rispetto della salute e dell’ambiente naturale ha spesso generato attriti, soprattutto da parte di quella fascia della popolazione più esposta a possibili rischi o danni e/o meno coinvolta, direttamente ed indirettamente, dall’attività agricolo/frutticola. Intervenendo nell’ambito del recepimento della direttiva CE 2009/128 di data 21 ottobre 2009 con la delibera n. 1183 del 19.5.2010 la Giunta provinciale ha approvato indicazioni generali che prevedono che “per contenere i rischi negativi legati alla deriva dei prodotti fitosanitari” i relativi trattamenti siano eseguiti osservando fasce di rispetto di “almeno 30 metri da edifici pubblici e privati, orti, giardini, parchi, aree ricreative, centri sportivi con relative pertinenze e cimiteri”. Preme in questa sede rilevare che, per rispettare il principio di precauzione considerando i risultati di alcune indagini tra cui quelle dell’APPA di Trento (che dimostravano come residui di anticrittogamici di un certo rilievo si possono diffondere entro la fascia di 50 metri dalle zone di trattamento anche in assenza di vento durante la fase di irrorazione) con il disegno di legge n. 75 del 9 novembre 2009, immediatamente successivo alla direttiva europea e precedente alla delibera provinciale, lo scrivente Gruppo consiliare abbia proposto l’estensione di questa distanza a 100 metri. La proposta era anche il risultato del lavoro compiuto nell’ambito della Terza commissione del Consiglio provinciale che si era ampiamente occupata dell’argomento, assumendo le informazioni da tutte le parti coinvolte. Rispetto a quanto previsto dalla Provincia, nel caso della Val di Non abbiamo assistito a due posizione opposte. Da un lato la Comunità di Valle ha accolto la tesi secondo la quale con i nuovi sistemi antideriva - ampiamente finanziati dalla Provincia al fine di sostituire rapidamente tutti gli atomizzatori operanti - venga praticamente eliminata la possibilità di spargere fitosanitari ad una distanza superiore ai 10 metri, fissando pertanto questo limite nel regolamento di valle. Dall’altra vi è invece stato un Comune, quello di Malosco, che con il regolamento approvato con delibera n. 25 del 17 novembre 2010, diventata esecutiva il 7 gennaio 2011 ha esteso questo limite alla distanza di 50 metri, ampliando la tipologia di confini e strutture alle quali debba applicarsi. Non solo: il regolamento comunale ha pure previsto il divieto di impiego di prodotti fitosanitari classificati come Molto Tossici (T+) e Tossici (T) nonché di pali in cemento e reti antigrandine impattanti sul paesaggio. Contro il regolamento del Comune di Malosco vi è stato quindi un ricorso, che ha portato il Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento ad esprimersi in camera di consiglio il 29 settembre 2011 con una sentenza depositata in segreteria il 14 gennaio 2012 che sta già facendo molto rumore e della quale però occorre tenere debitamente conto per avviare una nuova stagione dell’agricoltura, della frutticoltura e della viticoltura del Trentino. Il TRGA di Trento ha infatti, in breve, dato ragione al Comune di Malosco, proprio sulla base dell’applicazione del “principio di precauzione” con il collegato obbligo giuridico di assicurare un “elevato livello di tutela ambientale”, tenuto conto delle competenze dell’Amministrazione locale in quest’ambito. Mentre per la parte relativa alle palificazioni ed alle reti il ricorso è stato parzialmente accolto, la posizione dei ricorrenti sulle distanze è stata respinta proprio per il motivo che, scrive il TRGA, “l’esposizione a pesticidi, anche a dosi bassissime, rappresenta un rischio per la salute umana, in special modo durante le prime fasi della vita, comportando una documentata associazione a specifiche patologie cancerogene, in particolare linfomi, mielomi e leucemie”. Certamente il mondo dell’agricoltura trentina è cambiato negli ultimi anni, tanti imprenditori sono impegnati per un’agricoltura moderna, ecosostenibile ed in molti casi si sta ben lavorando per una piena compatibilità ambientale delle produzioni nel rispetto della salubrità dei luoghi di coltivazione e dei prodotti. La sentenza del TAR di Trento può dunque essere letta come uno stimolo, rivolto senz’altro anche alla Giunta provinciale, a procedere ulteriormente in questa direzione. Ciò premesso il Consiglio impegna la Giunta provinciale ad accogliere negli strumenti provinciali di recepimento delle direttive comunitarie ed in particolare nei regolamenti e nelle delibere in materia di agricoltura e di impiego dei fitofarmaci i limiti e le indicazioni fornite dal TRGA di Trento nella sentenza depositata il 14 gennaio 2012 sul ricorso n. 63/2011 contro il Comune di Malosco. Cons. prov. Roberto Bombarda
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